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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
30.5.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      8-bis. la lettera a) del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n 773 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          a) quelli che dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti vengono rilasciati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica e banconote ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a duecento euro, erogate dalla macchina obbligatoriamente in moneta entro un importo di cinquanta euro, la restante parte in moneta e/o banconote. Le vincite computate in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;