Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Lo sconto per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, già previsto dall'articolo 1 comma 796 lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per il triennio 2007-2009, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di decreto e fino alla revisione
delle vigenti tariffe ed alla riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti tali prestazioni e comunque non oltre il triennio successivo si applica:
a) per le prestazioni specialistiche in misura del 7 per cento calcolato sulle tariffe di cui al decreto del Ministero della Sanità 22 luglio 1996;
b) per le prestazioni di diagnostica di laboratorio in misura del 10 per cento calcolato sulle tariffe di cui al suddetto decreto 22 luglio 1996.