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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.32.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
30.32.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

          «8-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i funzionari tecnici antincendi volontari di cui agli articoli 5 e 26, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; i capi reparto volontari ed i capi squadra volontari operanti in un distaccamento volontario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; nonché i capi distaccamento volontari con anzianità nell'incarico di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, di almeno 5 anni, sono abilitati alla formazione iniziale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, esclusivamente del personale volontario che abbia manifestato l'intenzione di prestare servizio presso i distaccamenti stessi secondo le modalità previste dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nell'applicazione del comma 13.

          8-ter. il personale permanente cessato volontariamente dal servizio e reclutato fra il personale volontario di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, conserva le abilitazioni conseguite ad istruttore professionale dei Corpo Nazionale Vigili del Fuoco precedentemente possedute, esclusivamente al fine della formazione del personale operante o che intende operare presso i distaccamenti volontari secondo le modalità di cui al comma precedente.

          8-quater. il personale volontario operativo in possesso di patente per la guida dei veicoli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di terza categoria da almeno 10 anni è abilitato alla formazione esclusivamente del personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari per il conseguimento delle patenti ministeriali fino alla terza categoria.

          8-quinquies. L'attività di formazione prestata dal personale volontario di cui ai commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, viene svolta a titolo gratuito e non costituisce richiamo in servizio, rimanendo impregiudicato l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nonché le tutele assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa.