Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il contributo concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli acquisti di materiale da destinare al Soccorso tecnico urgente assicurato dai Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pari attualmente al 35 per cento dell'importo totale, è elevato al 60 per cento nel 2012.
Agli oneri previsti, pari a 200.000 euro nell'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge.