Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli oneri connessi al mantenimento di contingenti militari all'estero nel contesto di missioni multinazionali autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o comunque deliberate da alleanze di cui sia partecipe la Repubblica italiana non possono superare il tetto massimo di ottocento milioni annui.
1-bis. Eventuali interventi non pianificati, imposti da emergenze impreviste, potranno essere autorizzati soltanto entro il limite di cui al comma 1 del presente articolo, riconfigurando opportunamente la presenza delle unità militari dello Stato negli altri teatri ove fossero eventualmente stazionanti».