Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 18, dopo il comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 40 aggiungere il seguente:
4-bis. In relazione alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero, gli interventi di cofinanziamento, non possono superare il 30 per cento del costo della qualifica corrispondente.
8-ter. All'articolo 8 della Legge 30 dicembre 2010 n. 40, aggiungere il seguente:
3-bis. Il numero di professori ordinari non può eccedere il 30% del corpo docente di ciascuna Università.