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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.12.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
30.12.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

      8-bis. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012»;

          b) al secondo periodo le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012».

      8-ter. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: «Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici» sono sostituite con le seguenti: «Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165».
      8-quater. Al comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, dopo le parole: «si eseguono», è inserita la seguente: «esclusivamente».
      8-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è sostituito dal seguente: «Il giudice competente per l'esecuzione a carico degli enti e organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 è il giudice del luogo in cui tali enti e organismi hanno la sede legale. Gli atti di pignoramento di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile, notificati agli enti e organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, che indicano un giudice dell'esecuzione diverso da quello di cui al primo periodo del presente comma, sono nulli e non fanno sorgere in capo al terzo gli obblighi di cui all'articolo 546 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi prevista dal secondo periodo del presente comma, la nullità degli atti di pignoramento è pronunciata dal giudice dell'esecuzione in qualunque momento, anche fuori udienza, d'ufficio ovvero su istanza del debitore o del terzo».
      8-sexies. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile si interpreta nel senso che i titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile non possono intervenire anche nell'esecuzione intrapresa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      8-septies. giudice dell'esecuzione, d'ufficio ovvero su istanza del debitore o del terzo, ordina senza indugio, anche fuori udienza, lo svincolo di tutte le somme vincolate dagli istituti cassieri o tesorieri delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a seguito di interventi spiegati dai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Qualora a seguito degli interventi di cui al periodo precedente il terzo, ai sensi dell'articolo 546, primo comma, abbia aumentato della metà il vincolo sull'importo precettato, l'ordine di svincolo si estende anche a tali ultime somme.