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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
30.10.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

      8-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli emolumenti, per le cariche di presidente, amministratore delegato, componente di consiglio di amministrazione, direttore generale, di enti e imprese pubbliche o a partecipazione statale, non possono essere superiori all'ottanta per cento dell'indennità media percepita dai parlamentari. I costi relativi alle singole consulenza attivate da enti e amministrazioni pubbliche non possono superare l'ottanta per cento del costo del dirigente del settore di riferimento nel quale la consulenza viene affidata.
      8-ter. Entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione o attivi di confronto in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che entro i successivi centottanta giorni determini criteri e modalità affinché nelle Regioni, comuni e province e negli enti controllati da questi, anche in riferimento alle consulenze esterne, gli emolumenti dell'indennità percepita dai parlamentari.