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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
30.03.

      Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

      1. Con provvedimento dei Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrano, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività con abbandono dei siti produttivi e degli impianti e rientro in Italia del personale dipendente. Per ciascuna impresa, sulla base della documentazione fornita, sono stimati i danni ai beni strumentali all'attività di impresa subiti per effetto degli eventi bellici successivi alla data del 17 febbraio 2011, nonché, con riferimento ai medesimi eventi, gli oneri relativi alla mancata riscossione di crediti maturati e alla mancata esecuzione di contratti stipulati e le spese sostenute nel periodo di forzata inattività, ivi comprese le spese per il personale dipendente. Sono altresì individuate le imprese operanti in Italia in qualità di subappaltatori dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma, per ciascuna delle quali sono stimati gli oneri relativi alla mancata riscossione di crediti e alla mancata esecuzione di contratti, per effetto degli eventi bellici verificatisi in Libia successivamente alla data del 17 febbraio 2011. Non sono incluse nel provvedimento di cui al presente comma le società quotate in mercati regolamentati.
      2. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti previsti a loro carico dalle leggi tributarie, ivi compresi i tributi locali, e dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza sociale. La sospensione di cui al comma 1 si applica ai termini in scadenza nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'anno successivo. Per effetto della sospensione, al recupero dei tributi e dei contributi non versati non si applicano soprattasse, interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, secondo termini e modalità stabiliti con decreti, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I termini per i versamenti di acconto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, sono prorogati fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo alla cessazione della sospensione.
      3. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 sono sospesi gli obblighi doganali che, per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono stati adempiuti o di cui non risulta possibile l'adempimento, secondo modalità da definire con provvedimento dell'Agenzia delle dogane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      4. In favore delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 sono sospesi, per il periodo stabilito al comma 2, i termini di prescrizione, i termini legali e convenzionali che comportano decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione. Sono altresì sospese, per il medesimo periodo, le procedure esecutive relative a debiti contratti dai medesimi soggetti in data anteriore al 17 febbraio 2011, nel caso in cui sia dimostrato che il debito è stato contratto ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica in favore dei beneficiari della sospensione, con riferimento a protesti di cambiali o di vaglia cambiari per i quali opera la sospensione delle procedure esecutive.
      5. Con convenzione da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana sono stabilite le modalità e i tempi per il differimento; per un periodo almeno pari a quello della sospensione di cui al comma 2, delle obbligazioni a carico delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 relative a mutui bancari e ipotecari e ad ogni altra forma di finanziamento da parte di istituti di credito, stipulati o concessi in data anteriore al 17 febbraio 2011, in modo da assicurare che durante il periodo di differimento non siano posti a carico dell'obbligato interessi o altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti, calcolati sulla base delle rate scadute.
      6. A favore dei soggetti di cui al comma 1 è disposto l'indennizzo, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative ed entro il limite massimo di spesa di euro (...):

          a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, di proprietà dei medesimi soggetti, per effetto degli eventi bellici successivi al 17 febbraio 2011;

          b) dei crediti maturati e non riscossi, per effetto dei medesimi eventi, nei confronti di soggetti pubblici libici, relativi a contratti stipulati o ad attività avviate in data anteriore al 17 febbraio 2011;

          c) delle perdite dovute alla mancata esecuzione, alla risoluzione o rescissione, per effetto dei medesimi eventi, di contratti stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011;

          d) delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale dipendente, sostenute nel periodo successivo al 17 febbraio 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per assicurare la continuità e la ripresa delle attività di cui al comma 1.

      7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di documentazione dei danni, dei crediti, delle perdite e delle spese di cui al comma 6, nonché le modalità e i tempi di determinazione e di erogazione dell'indennizzo di cui al medesimo comma.
      8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità con cui, mediante gli strumenti e le procedure di cui ai Capi I e II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono concesse, ai soggetti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, idonee forme di garanzia per favorire la ripresa delle attività in Libia.
      9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in euro 200 milioni per l'anno 2011 e euro 150 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, relativa all'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 7 del 2009.
10. L'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della legge n. 7 del 2009 è sospesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino alla revisione del Trattato medesimo.