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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
30.02.

      Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione di una zona franca produttiva nei siti contaminati di interesse nazionale).

      1. Al fine di favorire, le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione e il rilancio socio-economico è istituita una zona franca produttiva ubicata nei territori dei comuni nei quali siano stati individuati siti contaminati di interesse nazionale.
      2. Alla delimitazione della zona franca nei singoli comuni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui al comma 11 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, infrastrutture e trasporti.
      3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zona franca, ai sensi della presente legge, fino alla completa e definitiva bonifica dei siti contaminati di rilevanza nazionale.
      4. Rientrano nel regime della zona franca le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale nonché di recupero ambientale e che acquisiscono un 5. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 per un periodo transitorio non superiore a dieci anni.
      6. Alle imprese insediate nella zona franca dei comuni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari a una percentuale del 20 per cento del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima purché da questo derivi anche un aumento dei livelli occupazionali. Tale credito d'imposta è usufruibile almeno nei sei periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.
      7. La percentuale del credito d'imposta di cui al comma 6 può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico infrastrutture e trasporti, al fine di favorire la ricerca, l'innovazione e la promozione della crescita dimensionale delle imprese, nonché di promuovere interventi a finalità ambientale.
      8. Per la concessione di un contributo straordinario per le spese di avviamento, fino a un massimo di 1 milione euro, in favore di ogni singolo nuovo insediamento produttivo realizzato da parte di imprese nei comuni individuati come zona franca di cui al comma 1 il Ministro dello sviluppo economico infrastrutture e trasporti è autorizzato a conferire ad ogni singolo consorzio di cui al comma 11 una somma pari a 20 milioni di euro annui.
      9. Nella zona franca il sistema creditizio e bancario può contribuire, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di appositi accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e (allargamento di iniziative imprenditoriali d'interesse nella medesima zona.
      10. Per un periodo pari a ventiquattro mesi è ridotta del cinquanta per cento l'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.
      11. Eventuali altre agevolazioni fiscali e previdenziali possono essere adottate, previa consultazione con il consorzio di cui al comma 11, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      12. È istituito, in ognuno dei comuni di cui al comma 1, un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione delle province e dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi competenti per il territorio costituito in zona franca.
      13. Agli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
      14. Il consorzio, di cui al comma 1 del presente articolo ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefici delle attività realizzate nella zona franca.
      15. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nella zona franca.
      16. Il consorzio prevede l'obbligo a carico delle imprese autorizzate ad operare nella zona franca di garantire ovvero di ampliare i livelli occupazionali e la permanenza dell'attività produttiva nella medesima per un periodo non inferiore a quindici anni.
      17. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.