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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
30.01.

      Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

      1. Al fine di compensare il danno ambientale, in fase sperimentale, nei Siti contaminati d'interesse nazionale (S.C.I.N) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 15 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 1999, n. 471 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2011 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio de S.C.I.N.
      2. La riduzione di cui al comma precedente sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo e fino al 2020.
      3. All'onere derivante dalla attuazione dal presente emendamento si provvede in via sperimentale, mediante la lotta all'evasione fiscale circoscritta ai suddetti S.C.I.N. consentendo nel territorio dei S.C.I.N. la deducibilità dal reddito sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche di qualsiasi onere documentato ed identificabile con codice fiscale o partita Iva.