Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, recante «Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica», all'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Il titolare di autorizzazione per un punto vendita esclusivo, può, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire alla vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti sottoscrivono un'apposita convenzione che deve essere comunicata al comune. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende espresso».