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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.22.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
29.22.

      Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

      1. Le amministrazioni pubbliche centrali, le regioni, gli enti locali, e qualsiasi altro ente di diritto pubblico inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, devono trasmettere alla Consip S.p.A, entro la fine di ogni esercizio, l'elenco di beni e servizi da acquisire sul mercato nell'esercizio successivo.
      2. La Consip S.p.A., sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni di cui al comma precedente, organizza bandi di gara, articolati in lotti, per l'individuazione del fornitore che presenta la proposta economicamente migliore.
      2-bis. Le amministrazioni di cui al comma precedente devono avvalersi delle convenzioni firmate tra Consip e vincitore della gara, per l'acquisizione di beni e servizi ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività amministrative.
      24-ter. Deroghe a quanto previsto dai commi precedenti possono essere ammessi solo con decreto dei Ministro dell'economia.