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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.8.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
28.8.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

      10-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

      «14-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese correlate alle opere e alle attività previste per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, per gli anni dal 2012 al 2014, sostenute dagli enti locali, che hanno sottoscritto l'Accordo di programma siglato il 12 luglio 2011 per un ammontare di 761 milioni per l'anno 2012, 854 milioni per l'anno 2013 e 923 milioni per l'anno 2014.

      Conseguentemente:

      1. Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

      1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
      2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
      3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

      2. All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: «dell'1,5 per cento» con le seguenti: «del 2 per cento».