Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.
Conseguentemente dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».