Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti commi:
11-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo, quarto e quinto sono soppressi.
11-ter. Conseguentemente i commi 5, 6 e 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
11-quater. Il comma 7 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è sostituito dal seguente:
7. Entro il 30 aprile 2012, con legge dello Stato, si provvede a introdurre, in luogo dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), un'imposta sulle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli, a valere su tutto il territorio nazionale e destinata alle Regioni, informata ai seguenti principi:
a) individuazione del presupposto nell'immatricolazione, nelle successive intestazioni e nei diversi eventi possibili sui veicoli stessi;
b) individuazione del soggetto passivo nell'intestatario del bene mobile;
c) determinazione degli importi, per le autovetture e gli autoveicoli promiscui e speciali in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento, per gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto anche specifico di merci in relazione alla massa complessiva, per gli autoveicoli e i rimorchi per trasporto di persone in relazione al numero dei posti, e per i restanti veicoli in misura forfetaria, con, per tutti, una diversa tariffazione tra nuovo e usato;
d) individuazione armonizzata di esenzioni, riduzioni e agevolazioni;
e) destinazione del gettito in funzione della residenza anagrafica o della sede legale del proprietario ovvero, se diverso, dell'utilizzatore dei veicoli.