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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
27.3.

      Al comma 2, capoverso articolo 3-ter, sostituire il comma 10, con i seguenti:

      10. Lo Stato e le regioni procedono, con l'ausilio delle competenti soprintendenze, ad inventariare ed a censire i siti archeologici, artistici ed architettonici di particolare importanza, predisponendo le seguenti analisi prioritarie:

          a) analisi storica;

          b) rilievo geometrico su supporto informatico, per verificare la consistenza del manufatto, le possibili variazioni per usi impropri, eventuali superfetazioni ed abusi costruttivi;

          c) rilievo del quadro fessurativo e dei dissesti, attraverso lo stato di conservazione degli elementi costruttivi fondamentali della fabbrica;

          d) mappatura del degrado delle superfici, attraverso lo stato di conservazione degli elementi architettonici delle facciate e l'analisi della congruità degli interventi di restauro realizzati nel tempo;

          e) catalogazione delle prove diagnostiche, attraverso una serie di indagini da effettuare sugli elementi strutturali e sui terreni di fondazione delle fabbriche;

          f) individuazione di parchi letterari e religiosi, attraverso una catalogazione degli elementi fondanti un contesto, un sito, un luogo di particolari eventi storici, religiosi o letterari;

          g) individuazione di contesti urbani, ovvero perimetrazione di aree, isolati o complessi monumentali oggetto di piano di recupero.

      10-bis. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 10, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province ed i comuni interessati stipulano un apposito accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi da attuare nei siti, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

      10-ter. Gli accordi di programma quadro di cui al comma 10-bis prevedono misure finalizzate a:

          a) organizzare il sito per il luogo o monumento oggetto del progetto;

          b) valorizzare il sito attraverso una sua catalogazione effettuata tramite figure professionali e giuridiche delle competenti soprintendenze, che a loro volta riferiscono al Governo;

          c) affidare la gestione del sito, per un tempo determinato, a soggetti privati, società, cooperative o enti, scelti a seguito di selezione, ferma restando la piena titolarità dei luoghi in capo allo Stato italiano.

      10-quater. I proventi derivanti dalla gestione dei siti sono destinati:

          a) per il 40 per cento allo Stato quale canone di utilizzo;

          b) per il 40 per cento ai lavori di mantenimento e decoro del sito;

          c) per il restante 20 per cento al soggetto gestore, quale utili per la gestione.

      10-quinquies. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la redditività dei monumenti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di stabilire i criteri di ammissione per i soggetti interessati alla gestione del sito.

      10-sexies. La Commissione è composta da tre professionisti, esperti di analisi ed interventi di conservazione, restauro e consolidamento dei monumenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che permangono in carica cinque anni. La nomina dei componenti della Commissione può essere confermata una sola volta.

      10-septies. La Commissione svolge i seguenti compiti:

          a) stabilisce i criteri di ammissione per le candidature dei soggetti interessati alla gestione del sito, nonché le modalità di selezione degli stessi;

          b) vigila sulla corretta individuazione dei siti destinati alla gestione;

          c) svolge attività di monitoraggio della gestione dei siti;

          d) è l'unico organo competente al controllo dell'esecuzione delle misure di cui all'articolo 3, comma 2, e delle opere di manutenzione ordinaria dei siti;

          e) rilascia parere preventivo e l'approvazione a tutte le opere di manutenzione straordinaria dei siti.

      10-octies. La selezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), è effettuata secondo modalità stabilite dalla Commissione.

      10-nonies. La gestione dei siti può essere affidata, con la procedura di cui al decreto legislativo aprile 2006, n. 163, anche a soggetti esteri, che provvedono con proprie risorse finanziarie.

      10-decies. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 400.000.000 di euro per gli anni 2012-2013 , si provvede mediante corrispondente riduzione di quota parte delle maggiori entrate all'articolo n. 8-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate).

      1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.
      2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

          a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

          b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

          c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

          d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

          e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

          f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

      3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
      4. Sono esenti dall'imposta:

          a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

          b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

          e) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

          d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

          e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

          d) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

      5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
      6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
      7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
      8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

          a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

          b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

      9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
      10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
      11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità ditali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
      12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
      13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.