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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.27.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
27.27.

      Al capoverso Art. 33-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:

          1-bis. Le forme di gestione del patrimonio pubblico di cui al comma 1, su richiesta del Comuni, Province, città metropolitane, Regioni, possono avere come finalità e/o oggetto sociale una forma di garanzia reale dello Stato per favorire l'erogazione di mutui prima casa di giovani coppie prive di contratto di lavoro a tempo indeterminato, e/o coppie titolari di contratto a tempo indeterminato con più di tre figli. Gli Istituti di Credito che dovessero rifiutare tale forma di garanzia saranno escluse dai benefici della misura di cui all'articolo 8 del presente decreto. La vigilanza spetterà alle autorità prefettizie. La determinazione del beneficiari di codesta misura sarà stabilita attraverso modalità di evidenza pubblica ai sensi di legge.