Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
f-bis. Concessione di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
f-ter. Concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibite a cantieri navali nonché per l'esercizio delle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di navi;
f-quater. Concessione demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti, pertinenze e zona del mare territoriale per l'esercizio dell'attività di pesca, acquacoltura e mitilicoltura;
f-quinquis. Concessione demaniale su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile.