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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.16.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
27.16.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

          8-bis. «Per gli immobili pervenuti agli enti previdenziali pubblici in relazione a quanto stabilito dall'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre del 2008, n. 207,convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 per i quali gli stessi enti devono avviare la procedura di vendita ai conduttori entro il 31 dicembre 2011, il prezzo di vendita per l'offerta in opzione ai conduttori dovrà essere formulato sulla base delle valutazioni precedenti alla data del 28 febbraio del 2009, fatti in ogni caso salvi i diritti maturati secondo quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 10.

          8-ter. Ai conduttori nelle condizioni previste dall'articolo 3 comma 4 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto per un periodo di nove anni a partire dalla data di alienazione a terzi.

          8-quater. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio odi parentela in linea retta, portatori di «handicap», accertato ai sensi della legge 5febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione a terzi solo a condizione che gli stessi all'atto della compravendita costituiscano diritto di abitazione permanente a favore del conduttore e dei conviventi ultrasessantacinquenni ovvero del conduttore e del convivente portatore di «handicap».

          8-quinquies. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, sono soppresse le parole: Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità del periodo precedente, è pari a 22000 euro».