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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
27.09.

      Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Norme in materia di Servizio pubblico radiotelevisivo).

      1. Entro il 31 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dei MUX attualmente in concessione alla Rai - radiotelevisione italiana, eccetto uno. I Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita.
      2. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.
      3. Attraverso la stipula del contratto di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai - radiotelevisione italiana, come previsto dall'articolo 17, comma 1, della Legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che la Rai deve garantire attraverso i canali del MUX in concessione all'azienda medesima.
      4. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per garantire il regolare svolgimento del proprio operato, si avvale del canone di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, a carico degli utenti in possesso di un apparecchio televisivo, escludendo dalla propria programmazione la trasmissione di messaggi pubblicitari, ad eccezione di quanto previsto dai commi 6 e 12 del decreto legislativo 31luglio 2005, n. 177.
      5. Entro il mese di novembre 2012, come previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1o gennaio dell'anno successivo, sulla stima dei costi necessari all'azienda per l'adempimento dei propri obblighi. Alla luce del ridimensionamento delle reti di trasmissione in capo alla Rai e alla conseguente diminuzione dell'offerta, l'ammontare del canone di abbonamento, per l'anno 2013, viene fissato in una quota non superiore ad un terzo della quota pagata dagli utenti nell'anno 2011.
      L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 è soppresso.