Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Censimento beni culturali e ambientali costieri).
1. Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, è effettuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il censimento dei beni culturali e ambientali costieri.
2. Il censimento di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il rispettivo territorio, all'individuazione dei beni culturali e ambientali costieri ai tini del censimento di cui al comma 1 nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, per le finalità di cui al comma 1.
4. Il censimento dei beni culturali e ambientali costieri, di cui al comma 1, è effettuato in base a un programma nazionale di monitoraggio, attivato di concerto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro per i beni e le attività culturali che si avvalgono di una Commissione interregionale per la promozione, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e ambientali costieri ai fini della redazione dell'elenco ufficiale dei beni oggetto del medesimo censimento.
5. I beni culturali e ambientali costieri ricadenti in ambito protetto sono soggetti ai regimi di tutela previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n.979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n.394.
6. La responsabilità della fruizione e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali costieri è attribuita agli enti gestori delle aree protette qualora essi ricadano in ambito protetto anche parzialmente e ai comuni competenti territorialmente per quanto riguarda gli altri beni culturali e ambientali costieri iscritti nell'elenco di cui al comma 4.
7. L'ente individuato ai sensi del comma 1 provvede ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le norme per la gestione dei beni culturali e ambientali costieri nel rispetto delle finalità nella medesima disposizione.