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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
27.03.

      Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni di funzioni in materia paesaggistica e altre misure in materia di edilizia e di attività formalmente autorizzata).

      1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è così modificato:

          a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola: «vincolante», e al secondo periodo, dalle parole «il parere del soprintendente» alle parole: «si considera favorevole»;

          b) al comma 8:

      b.1. Dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere»;

      b.2. è soppresso il secondo periodo dalle parole: «Il soprintendente» alle parole: «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

      b.3. il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente»;

          c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere»;

          d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica».

      2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione, del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.
      3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso apposti uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.
      4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.
      5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.
      6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».