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Legislatura XVI

Proposta emendativa 26.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
26.02.

      Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

      1. Entro il 31 dicembre 2012, il Governo promuove la modificazione della normativa vigente in materia di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), mediante negoziati con la Santa Sede e con le rappresentanze delle confessioni religiose che hanno stipulato intese in tal senso con lo Stato, al fine di prevedere che gli importi relativi alle scelte non espresse dai contribuenti siano attribuiti allo Stato per essere versati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
      2. Qualora i negoziati previsti dal comma 1 non si concludano positivamente entro il termine ivi indicato, a decorrere dal 1o gennaio 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

          a) all'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è soppresso;

          b) all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato;

          c) all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato;

          d) all'articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, il secondo periodo è soppresso;

          e) all'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il secondo periodo è soppresso;

          f) agli effetti dell'applicazione delle disposizioni in materia di destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, come da ultimo modificati dalle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, nonché all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, gli importi relativi alle scelte non espresse dai contribuenti sono attribuiti allo Stato per essere versati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.