stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
25.02.

      Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Norme riguardanti il personale di Comparti Sicurezza e Difesa).

      1. Gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1076, 1077, 1082, 1083, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261 e 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. L'articolo 1621, del medesimo decreto legislativo di cui al periodo precedente è sostituito dal seguente: 621. (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari) 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della Difesa. 2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.».
      2. Gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati.
      3. I commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati.
      4. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno.
      5. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione.
      6. L'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.
      7. L'articolo 33, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso.
      8. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente articolo, valutabili annualmente in euro 472.000.000 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei Titoli di Stato.