Al comma 14, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) ai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 che non abbiano presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1o gennaio 2011, secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo e successive modificazioni e che possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2012».