All'articolo 24, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: (comma 22-bis)
Con effetto dal 1o gennaio 2012, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva pari al 31 per cento.