Al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) ai lavoratori collocati e da collocare in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 novembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223».