Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. L'articolo 2120 del codice civile, si interpreta nel senso che le sue disposizioni sono applicabili tanto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento di fine rapporto quanto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento di fine servizio o liquidazione dell'indennità di buonuscita. In ogni caso le disposizioni del medesimo articolo 2120 del codice civile si intendono applicabili per tutte le indennità, comunque denominate, equipollenti al trattamento di fine rapporto e spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.