Al comma 18, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con il regolamento di cui al periodo precedente sono altresì definite le modalità per consentire la possibilità di cumulare, ai fini del diritto a un unico trattamento pensionistico, i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso diverse gestioni, attraverso la determinazione pro-rata del trattamento stesso senza penalizzazioni.