24.57.(testo corretto)
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'alinea è sostituita con la seguente:
«Per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo e misto, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo».
Conseguentemente all'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, tabella Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «0,1 per cento annuo» con le seguenti: «0,2 per cento annuo»;
2) sostituire le parole: «0,15 per cento annuo» con le seguenti: «0,3 per cento annuo»;
b) al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e nella misura massima di euro 1.200.000;
c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: «a decorrere dall'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».