Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: fino a due volte con le parole: fino a tre volte.
Conseguentemente, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che producono i beni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali, compatibilmente con le disposizioni del Trattato di funzionamento dell'Unione europea in materia di mercato interno e concorrenza.