Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
31-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
31-ter. Per le attività svolte negli anni 2012, 2013 e 2014 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38.