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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.39.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
24.39.

      Dopo il comma 25, inserire il seguente:

      25-bis. L'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

          Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato con un'età anagrafica superiore a 66 anni, qualora non vi siano figli minori, studenti fino ai 26o anno di età o disabili, se il coniuge superstite ha un'età anagrafica inferiore a quaranta anni e non versa in condizione di inabilità lavorativa accertata dalle competenti autorità, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa fino al compimento del sessantesimo anno di età. Il coniuge superstite, se disoccupato o inoccupato, ha diritto ad una indennità di reinserimento lavorativo, di importo equivalente alla pensione di reversibilità spettante per il medesimo periodo, fino alla cessazione dello stato di disoccupazione e, comunque, non oltre il primo anno decorrente dalla morte del pensionato o dell'assicurato.