Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. In attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.