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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
24.2.

      Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

      31-bis. L'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento di famiglia, con conseguente esonero dell'istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta prestazione, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1o gennaio 2012.
      31-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente la contribuzione per i trattamenti di famiglia.