Aggiungere, in fine, il seguente comma:
32. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, non può superare il limite di dieci mila euro mensili.