Aggiungere, in fine, il seguente comma:
31-bis. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici di importo superiore a dieci mila euro mensili, non possono cumulare il medesimo trattamento con altri redditi di natura previdenziale o derivanti da rapporti di lavoro. Tali soggetti possono optare per il trattamento più favorevole.