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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.113.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
24.113.

      Dopo il comma 25, inserire il seguente:

      25-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire le parole: «pari al 5 per cento» con le parole: «pari al 10 per cento» e le parole: «pari al 10 per cento» con le parole: «pari al 20 per cento». Il contributo di perequazione così come incrementato è dovuto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al medesimo comma 22-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: «Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, gli assegni vitalizi degli ex parlamentari sono assoggettati ad un contributo di solidarietà pari al 30 per cento del loro importo annuo lordo. La trattenuta relativa al predetto contributo di solidarietà è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Le somme trattenute dai soggetti che erogano il vitalizio sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta.