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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.108.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
24.108.

      Sostituire il comma 18 con il seguente:

      18. Allo scopo di unificare i regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, operanti presso l'INPS, il soppresso INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso il soppresso Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì delle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, dei regimi previdenziali dei lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, delle pensioni e della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici relativi al settore produttivo agricolo e alle connesse attività lavorative, subordinate e autonome, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le competenti Commissioni parlamentari, sono unificati i regimi pensionistici e adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Il Regolamento, tenuto conto delle peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti, può mantenere differenze nei requisiti di accesso al sistema pensionistico solo in casi strettamente limitati, ove esse risultino essenziali, oggettive, proporzionate, giustificate e ragionevoli. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui ai presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

      Sopprimere il comma 17.