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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.103.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
24.103.

      Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

      11-bis In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato. Il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma l, presente all'interno dei nucleo familiare. Ai fini del presente comma, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente comma solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località.

      11-ter. Al fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano una apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

          a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, come definito al precedente comma rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

          b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente ai Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al precedente comma;

          c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al precedente comma e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, dei genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

          d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito al precedente comma;

          e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e del numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al precedente comma,       11-quater. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi del comma 11-bis della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 11-bis della presente legge.

      Conseguentemente:

      All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento;

      Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

          a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

          b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

          c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

          d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

          e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

          f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

          g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

          h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.