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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
24.02.

      Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

      1. I datori di lavoro che, dopo l'applicazione delle norme previste, dal precedente articolo 24, assumono lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e in attesa di usufruire dei trattamenti pensionistici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il tempo necessario al raggiungimento dell'età pensionistica, è concesso, nei due anni successivi all'entrata in vigore delle norme in oggetto, un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 euro per ciascun lavoratore assunto per ciascun mese e ciascun anno.

      Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1.5 per cento con le seguenti: sono soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento.