Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. A decorrere dalla tornata elettorale successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consigli circoscrizionali di municipalità dei Comuni avente meno di 500.000 abitanti. I Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti provvederanno a riperimetrare il territorio dei consigli circoscrizionali o di municipalità in ragione di uno per, almeno, 100.000 abitanti.