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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.64.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.64.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Disposizioni in materia di comuni).

      1. I comuni, a prescindere dalla loro dimensione territoriale e dalla loro popolazione, il cui abitato urbano è limitrofo a quello di altri comuni e forma un unico agglomerato di insediamento residenziale ed imprenditoriale, costituiscono un unico ente locale.
      2. Con uno o più decreti delegati da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana le norme attuative riguardanti lo scioglimento e l'accorpamento degli enti di cui al comma 1.
      3. Il Governo è altresì delegato a modificare la normativa elettorale assicurando la rappresentanza proporzionale degli abitanti residenti nei territori degli enti locali disciolti ed accorpati e la definizione dei rapporti finanziari, patrimoniali e con il personale, scaturenti dallo scioglimento ed accorpamento.
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione lineare fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.