stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.6.

      Sostituire il comma 20 con i seguenti:

      20. Decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al comma 16, si procede al rinnovo di tutti consigli provinciali secondo le nuove modalità di elezione, con la conseguente decadenza degli organi in carica.
      20-bis. Fino all'approvazione della legge di cui al comma 16, non si procede comunque al rinnovo dei consigli provinciali in scadenza del mandato o di quelli per i quali si verifichi una delle cause di scioglimento anticipato, di cui all'articolo 52 e 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ma si provvede alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del citato decreto.
      20-ter. In caso di mancata approvazione entro il 30 aprile 2012 della legge di cui al comma 16 si procede allo scioglimento dei consigli provinciali in carica e alla contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      20-quater. I commissari esercitano tutte le attribuzioni loro conferite e restano in carica fino al rinnovo dei consigli provinciali secondo le nuove modalità di elezioni stabilite con la legge di cui al comma 16.