Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli emolumenti e le indennità spettanti ai componenti delle Autorità amministrative indipendenti elencate al comma 1 non possono superare la retribuzione complessiva del Presidente della Corte di Cassazione. Ai fini del predetto calcolo sono esclusi i rimborsi spese.