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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.56.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.56.

      Dopo il comma 6, aggiungere:

          6-bis. «Il trattamento economico onnicomprensivo, a carico delle finanze pubbliche, a titolo di emolumenti, indennità, rimborsi o retribuzioni, annualmente corrisposto a soggetti titolari di rapporti di lavoro di qualsiasi genere con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può essere superiore al trattamento economico onnicomprensivo percepito annualmente dai componenti dei nazionale in carica. Per la definizione di «trattamento economico onnicomprensivo» si applica l'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il limite suddetto deve essere rispettato anche nell'ipotesi di esercizio di più incarichi da parte di uno stesso soggetto. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agii arbitri, ai presidenti e ai membri di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti nonché ai dirigenti pubblici.
      Le disposizioni di cui la presente articolo non richiedono copertura finanziaria.»