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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.50.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.50.

      Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

      Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di funzioni delle province, di riduzione del numero dei consiglieri e dei membri delle giunte provinciali nonché di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale).

      1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.
      2. L'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      Art. 19. - (Funzioni). - 1. Spettano alla provincia, quale ente di area vasta, le funzioni generali di coordinamento e di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima nei seguenti settori:

          a) sviluppo economico, sociale e delle attività produttive: in particolare spettano alla provincia:

              1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

              2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

              3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale che richiedono una progettazione e un'attuazione unitarie a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;

              4) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;

              5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

          b) territorio, ambiente e infrastrutture: in particolare, spettano alla provincia:

              1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e la gestione integrata degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

              2) l'attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione di emergenza in materia di protezione civile e di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché l'attuazione dei piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

              3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

              4) la viabilità provinciale; la pianificazione di bacino del traffico e la programmazione, la progettazione, la gestione e la vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano; la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

          c) polizia amministrativa locale: fermi restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare spettano alla provincia:

              1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;

              2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.

      2. La provincia assicura, altresì, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle quali è necessario garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà di esercizio in ambito sovracomunale, ferme restando le competenze di gestione e di amministrazione dei comuni di cui agli articoli 13 e 14, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale»;
      3. L'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 74. - (Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale). 1. Il presidente della provincia è eletto dai componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio della provincia. A tal fine è costituito, presso il capoluogo della provincia, un apposito seggio elettorale.
      2. Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i Sindaci in carica dei comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale tutti coloro che esercitano l'elettorato attivo ai sensi del comma 1.
      3. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del presidente della provincia.
      4. Con la lista di candidati al consiglio provinciale devono essere anche presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
      5. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti dei medesimi consiglieri.
      6. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia.
      7. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto dì preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
      8. E proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuare la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
      9. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente della provincia ad essa collegato.
      10. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. 1 restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
      11. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri provinciali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. 11 primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della provincia della lista medesima.
      12. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a presidente della provincia collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.
      13. In caso di decesso di un candidato alla carica di presidente della provincia, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale.
      14. Il Presidente e i consiglieri provinciali eletti non percepiscono indennità di carica né gettoni di presenza per le attività istituzionali relative all'ente Provincia.

      3. L'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.