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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.40.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.40.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

      7-bis. L'articolo 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «Articolo 8 - Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica e la dirigenza pubblica - 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli enti, gli organismi pubblici e le società con partecipazione pubblica superiore al 10 per cento, ivi compresi enti, organismi e società delle regioni, delle province e dei comuni, inseriscono sul proprio sito istituzionale o in assenza, sul sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento, gli stipendi ed ogni altra tipologia di beneficio economico dei propri amministratori e dei soggetti le cui funzioni possano essere ricondotte a quella dirigenziale, curandone altresì il periodico aggiornamento.
      2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti, gli organismi pubblici e le società con partecipazione pubblica superiore al 10 per cento, ivi compresi enti, organismi e società delle regioni, delle province e dei comuni l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
      3. Con riferimento alle figure di amministratore, componente del collegio sindacale e di revisore, a decorrere dal 1o gennaio 2012 è disposto il divieto di ricoprire tali cariche in più di un ente, organismo pubblico e società con partecipazione pubblica superiore al 10 per cento, ivi compresi quelli facenti capo a regioni, province o comuni. Il divieto non si applica qualora, per motivi di riduzione degli oneri, le cariche plurime siano rivestite nell'ambito di una società e delle sue controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.