Al comma 23, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. «Entro il 1o aprile 2012, l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale sono trasferite alle Regioni. Le Regioni disciplinano le attività della Polizia Provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65. In caso del mancato trasferimento entro il 1o aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.